I PREMIATI

DOP e IGP

A difesa delle tipicità di alcuni prodotti alimentari, l’UE ha stabilito due livelli di denominazioni : DOP e IGP.

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DOP e IGP

A difesa delle tipicità di alcuni prodotti alimentari, l’UE ha stabilito due livelli di denominazioni : DOP e IGP.

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La sigla DOP (Denominazione di Origine Protetta) estende la tutela del marchio nazionale DOC (Denominazione di Origine Controllata) a tutto il territorio europeo e, con gli accordi internazionali GATT, anche al resto del mondo. Il marchio designa un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente, o esclusivamente, dovute all’ambiente geografico (termine che comprende i fattori naturali e quelli umani). Tutta la produzione, la trasformazione e l’elaborazione del prodotto devono avvenire nell’area delimitata.

La Sigla IGP(Indicazione Geografica Protetta) introduce un nuovo livello di tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore, dando più peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale. Quindi la denominazione identifica un prodotto originario di una regione e di un paese, qualità, reputazione e caratteristiche si possono ricondurre all’origine geografica, e di cui almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nell’area delimitata.

Entrambi questi riconoscimenti comunitari costituiscono una valida garanzia per il consumatore, che sa così di acquistare alimenti di qualità, che devono rispondere a determinati requisiti. Costituiscono inoltre una tutela per i produttori, nei confronti di eventuali imitazioni e concorrenza sleale.

Completano il quadro delle tutele le Specialità Tradizionali Garantite – STG che riconosce la specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento o l’insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelare la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto ditingue le STG dalle DOP e dalle IGP.”

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